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Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia ed in particolare alla circolare n. 3/2025, per segnalare che l‘Inps ha pubblicato sul proprio sito la Circolare n. 32 sulla nuova “agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate in favore di microimprese e di piccole e medie imprese.”.
La circolare n. 32 dell’Inps fornisce indicazioni e istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo, nonché quelle contabili per la rilevazione a bilancio della misura in argomento.
Con l’art. 1, co 406, della l. n. 207/ 2024, n. 207 è stato introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali - con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – con riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese (cfr. esclusioni contemplate dal comma 409) che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna per sostenere il Mezzogiorno e ridurne il divario territoriale.
Pertanto, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è modulato come segue:
- per il 2025, è pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
- per il 2026, è pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
- per il 2027, è pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
- per il 2028, è pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
- per il 2029, è pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio (cfr. la Circolare 32 per le contribuzioni che non sono oggetto di sgravio).
Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (cfr. anche la circolare n. 111 del 2023, alla quale si rinvia anche per gli ulteriori aspetti riguardanti le contribuzioni oggetto di sgravio non espressamente riportati nella circolare 32 del 2025).
La durata dell’agevolazione, per espressa previsione di legge, è pari, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle regioni del Mezzogiorno, a dodici mensilità.
Pertanto, le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima mensilità), se erogate per intero, non rientrano nella base di computo della misura in argomento, in quanto è previsto un espresso limite di durata dell’agevolazione. Diversamente, se le mensilità aggiuntive sono erogate mensilmente mediante corresponsione di singoli ratei, le stesse rientrano nella base di computo della Decontribuzione Sud PMI, purché vengano rispettati i massimali mensili di esonero fruibile (pari a 145 euro per l’anno 2025).
L’agevolazione spetta solo in relazione ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei rapporti di apprendistato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle otto regioni sopra richiamate. Per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.
L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
In allegato la Circolare Inps n. 32 del 30 gennaio 2025.
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