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Cir. 20/25 - Assicurazioni catastrofali, varato il decreto attuativo. Entrata in vigore. Termine 31 marzo 2025.




Facendo seguito alla nostra circolare n. 84 del 13 dicembre 2024  ricordiamo che la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamità naturali.

La misura è stata introdotta dall’articolo 1, commi 101 e successivi, della Legge di Bilancio 213/2023; la scadenza per l’adeguamento, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, è stata differita con il Decreto Milleproroghe (D.L. 207/2024) al 31 marzo 2025.

 

 

Le imprese italiane saranno, dunque, chiamate obbligatoriamente a stipulare tali coperture assicurative.

 

La copertura assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofali, in linea con le pratiche già presenti in altri Paesi europei, consentirà alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici.

L’obiettivo è tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuità operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca l’impatto economico delle calamità naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato.

 

Pur non essendo previste sanzioni pecuniarie per chi non adempie a tale obbligo, le aziende inadempienti perderanno il diritto a contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche.

 

Qualora le imprese di assicurazione, invece, si rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre la polizza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100mila a 500mila euro.

 

La norma prevede l’obbligo di assicurare i beni iscritti o iscrivibili nello Stato patrimoniale come immobili, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, mobilio, ecc.; mentre sono esclusi dall’obbligo i mezzi targati, i computer d’ufficio, le stampanti, le altre dotazioni di ufficio, scaffalature di magazzino, ecc.

 

Le imprese sono tenute ad assicurarsi dai danni derivanti dai seguenti eventi calamitosi e catastrofali (articolo 3 del Decreto):

· alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione;

· sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

· frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua.

 

Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.

 

I beni per cui è previsto l’obbligo assicurativo sono le immobilizzazioni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (articolo 1 del Decreto), ossia:

 

 · terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;

· fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

 · impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;

· attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

 

Dalla copertura obbligatoria sono, invece, esclusi i danni:

 

· a beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni richieste. Sul punto sono in corso approfondimenti;

· conseguenza diretta del comportamento attivo dell’uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di calamità naturali ed eventi catastrofali;

· conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, azioni tumultuose;

· relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione;

· ad altri beni dell’impresa, come ad esempio le merci.

 

Si segnala inoltre che non tutti gli eventi atmosferici sono ricompresi nell’obbligo (es: vento e grandine). Resta inteso che ciascuna impresa potrà valutare, in base alle sue caratteristiche e alla sua esposizione ai rischi, di estendere la copertura a eventi e beni.

 

L’entità del danno indennizzabile è modulata in base all’ammontare della somma complessivamente assicurata dall’impresa, tenuto conto di tutte le singole ubicazioni assicurate (articolo 6 del Decreto). In particolare:

 

-   per importi assicurati fino a 30 milioni di euro, le polizze possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell’assicurato, non superiore al 15% del danno indennizzabile;

-   per importi assicurati superiori a 30 milioni di euro, o per le grandi imprese (ossia quelle che alla data di chiusura del bilancio presentino congiuntamente un fatturato maggiore di 150 milioni di euro e un numero di dipendenti pari o superiore a 500), la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

 

Le polizze assicurative possono prevedere l’applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, devono rispettare i seguenti principi (articolo 7 del Decreto):

-   fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata. In caso di contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva, anche per il tramite di convenzioni, è possibile una maggiore flessibilità, con l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l’applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura;

-   per la fascia compresa tra 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70% della somma assicurata;

-   per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata o per le grandi imprese (come in precedenza definite), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

 

 



Si allega una Nota di prima analisi della disciplina predisposta da Confindustria.

 

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