Segnaliamo che la Legge di Bilancio 2024, dai commi 78-85 dell’art. 1 della legge n. 213/2023, dispone l’adeguamento delle esistenze iniziali di beni, riservato agli esercenti attività di impresa, che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio.
Tale facoltà riguarda l’adeguamento delle esistenze del solo periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.
L’adeguamento, da indicare nella dichiarazione dei redditi, può essere effettuato sia mediante l’eliminazione delle esistenze iniziali superiori a quelle effettive, sia con l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento si perfeziona con il pagamento:
- dell’IVA, applicando un’aliquota media, riferibile al 2023 e calcolata secondo specifiche modalità (con l’individuazione di un coefficiente di maggiorazione, specifico per ogni attività e adottato con successivo decreto dirigenziale);
- di un’imposta pari al 18%, sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP (da applicare su un importo definito con le modalità individuate dalla stessa Legge di Bilancio).
In caso di iscrizione di nuovi valori delle rimanenze iniziali, l’adeguamento ha effetto con il pagamento della sola imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP del 18%, da applicare al nuovo valore iscritto.
L’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, mentre le imposte dovute sono versate in 2 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative sempre al 2023 e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate, ivi compresi gli interessi e le sanzioni.
L’imposta sostitutiva non è deducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali né dall’IRAP.
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