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Circ. 33/25 - La sicurezza sul lavoro nella giurisprudenza tra conferme e innovazioni: il preposto, la formazione e l’organizzazione.



Facciamo seguito alla nostra circolare n. 79 del 5 novembre 2024 per fornire chiarimenti, in previsione dell’approvazione dell’Accordo Stato-Regioni, sulla formazione ed in considerazione della evoluzione giurisprudenziale nella lettura della figura e del ruolo del preposto con l’obiettivo di adottare corrette misure prevenzionali.

 

La corretta formazione è il presupposto per poter pretendere il comportamento corretto da parte dei lavoratori. Essa è collegata strettamente al ruolo del preposto (nel correggere i comportamenti non rispondenti alle direttive aziendali o alle norme) e la sua erogazione è presupposto essenziale allorché si intenda contestare l’efficacia esclusiva del comportamento del lavoratore in caso di evento infortunistico.

 

Per quanto riguarda il preposto quindi, responsabile nella fase esecutiva de lavoro (a differenza del dirigente, che organizza le attività e del datore di lavoro che, dotato del potere di spesa, assume le decisioni aziendali di fondo), la giurisprudenza (dopo la formalizzazione del ruolo con la normativa di fine 2021) sta delineando i presupposti per la corretta individuazione di questa figura, secondo un iter motivazionale che pone delicati aspetti applicativi. Partendo da un ruolo di vigilanza ai limiti della pedanteria si è passati alla vigilanza organizzativa per poi giungere a sostenere che tale figura debba svolgere un ruolo principale di vigilanza ed uno secondario che riguarda le proprie mansioni lavorative.

 

Su tutti resta centrale la valutazione del rischio, anche in relazione ai comportamenti dei lavoratori laddove gli stessi, seppur imprudenti, possono essere prevedibili.

 

Questi aspetti pongono in luce l’importanza delle decisioni di fondo relative alla valutazione dei rischi ed alla buona organizzazione adottate dal datore di lavoro, aspetti che costituiscono elemento centrale del percorso formativo del datore di lavoro che, per la prima volta, verrà delineato dal futuro Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza.

 

In allegato si riportano, per opportuna documentazione, alcune recenti pronunce giurisprudenziali che evidenziano concretamente gli aspetti sopra evidenziati.








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