Ricordiamo alle Aziende Associate che, come di consueto, entro il termine del 31 gennaio 2024 i datori di lavoro privato soggetti alla disciplina della L. n. 68/99 (così come modificata dagli artt. 1-13 del D.lgs. 151/15), sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici del Centro per l’Impiego competente il prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti ed il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva del collocamento mirato.
Le imprese private che non adempiano a tale obbligo comunicativo entro il termine indicato, sono soggette ad una sanzione amministrativa di 702,43 euro per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo, come fissato dal Ministero del Lavoro con Decreto n.194 del 30 settembre 2021.
Di seguito riportiamo un breve quadro sintetico della normativa attualmente vigente sul collocamento mirato.
CATEGORIE DI LAVORATORI BENEFICIARI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Dal 1 gennaio 2018, gli invalidi da assumere sono coloro che appartengono ad una delle categorie di seguito elencate:
- invalidi civili con percentuale di invalidità tra il 46% e il 100%;
- invalidi del lavoro con percentuale superiore al 33%;
- invalidi per servizio;
- invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria;
- non vedenti e sordomuti;
- categorie protette: profughi italiani; orfani e vedove di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio; vedove, orfani, coniugi e figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili; vedove, orfani, coniugi e figli delle vittime del dovere, del terrorismo della criminalità organizzata.
NUMERO LAVORATORI DISABILI DA ASSUMERE
- aziende da 15 a 35 dipendenti: 1 lavoratore disabile;
- aziende da 36 a 50 dipendenti: 2 lavoratori disabili;
- aziende con più di 50 dipendenti: obbligo di riserva del 7% ai lavoratori disabili.
N.B. I datori di lavoro sono tenuti a presentare la richiesta di assunzione entro il termine massimo di 60 giorni dal momento in cui scatta l’obbligo di assunzione.
CALCOLO QUOTA DISABILI
Ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori rientranti nelle seguenti categorie:
- dipendenti assunti a tempo determinato con durata inferiore a 6 mesi;
- dipendenti assunti tramite collocamento mirato ex lg. n. 68/99;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- lavoratori socialmente utili;
- dirigenti;
- personale assunto con contratto di inserimento o di somministrazione presso l’utilizzatore, ad esclusione di quanto disposto dall’art. 34, co. 3 del D. lgs. 81/15;
- lavoratori a domicilio;
- apprendisti.
All’interno della quota disabili possono essere calcolati i lavoratori già disabili al momento dell’assunzione ed assunti anche senza il collocamento mirato, purché la riduzione della capacità lavorativa degli stessi sia maggiore del 60% (o del 45% in caso vi sia una disabilità psichica o intellettiva).
SOSPENSIONE ED ESONERO TOTALE O PARZIALE DALL’OBBLIGO DI ASSUNZIONE
La normativa contenuta negli artt. 1-13 del D.lgs. 151/15 prevede dei casi specifici secondo i quali le aziende possono essere esonerate dall’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato, oppure casi nei quali tale obbligo può essere sospeso.
SOSPENSIONE: L’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato è temporaneamente sospeso qualora l’impresa si trovi in una delle seguenti condizioni:
1) ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale in CIGS;
2) fallimento e/o liquidazione;
3) Contratto di solidarietà;
4) Accordi di incentivo all’esodo;
5) Procedure di licenziamento collettivo ex l. n. 223/91. Nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo comporti il licenziamento di un numero di dipendenti maggiore di 5, l’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato è prorogabile di 1 anno.
In tutte queste ipotesi (ad eccezione della n. 5), la sospensione dell’obbligo assunzione disabili avviene per un massimo di 3 mesi eventualmente prorogabili una sola volta, previa autorizzazione del Servizio Provinciale Competente (CPI).
ESONERO TOTALE: Sono totalmente esenti dall’obbligo di assumere soggetti disabili tramite collocamento mirato, le aziende che:
- operino nei settori di trasporto aereo, marittimo e terrestre per quanto concerne il personale viaggiante e navigante;
- operino nel settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore. Indipendentemente dall’inquadramento previdenziale del lavoratore, è considerato personale di cantiere anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte nel cantiere;
- operino nel settore degli impianti a fune.
ESONERO PARZIALE: Sono parzialmente esonerate dall’obbligo le aziende che, per le speciali condizioni della loro attività (es. lavoro faticoso e pericoloso), non possono occupare l’intera percentuale di lavoratori disabili, a condizione che versino un contributo esonerativo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, la somma di euro 39,21 per giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato, fino al massimo del 60% delle scoperture aziendali indicate nel prospetto informativo. Tale esonero è concesso per la durata di 12 mesi, rinnovabile a scadenza.
ALTRI CASI DI ESONERO: La normativa vigente prevede, inoltre, che i datori di lavoro privati che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un premio INAIL pari o superiore al 60x1000, possono autocertificare l’esonero dall’obbligo e sono tenuti a versare al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili un contributo esonerativo di euro 39,21 per giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
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