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Immagine del redattoreConfindustria L'Aquila

Circ.68/23 - Antiriciclaggio - Obblighi di comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese

Aggiornamento: 1 ott




Informiamo le Aziende Associate che la comunicazione del titolare effettivo dovrà essere effettuata entro la scadenza dell’11 dicembre 2023.Questo il termine previsto per l’invio dei dati in modalità telematica, per le imprese costituite dopo il 10 ottobre 2023 l’invio dovrà avvenire entro la scadenza di 30 giorni dall’iscrizione al Registro Imprese. Tale adempimento è stato introdotto e disciplinato dal decreto ministeriale n. 55 dell’11 marzo 2022 nell’ambito della normativa antiriciclaggio.

La comunicazione del titolare effettivo dovrà essere effettuata tramite la specifica sezione del Registro delle Imprese, unicamente attraverso l’invio di una pratica telematica di Comunicazione Unica.

Le istruzioni operative utili sono contenute nel portale predisposto dal Registro delle Imprese. Secondo quanto previsto dall’articolo 2 dell’Allegato Tecnico al Decreto Legislativo n. 231/2007, art. 2, per titolare effettivo si intende la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto, criterio che si ritiene soddisfatto in caso di percentuale superiore al 25 per cento di una o più partecipazioni al capitale sociale o, in alternativa, la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un’entità giuridica. Queste quindi, sintetizzando, le condizioni per individuare il titolare effettivo:

  • possesso diretto o indiretto di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale sociale;

  • in caso di impossibilità ad individuare alcun soggetto con questa caratteristica, colui che esercita:

    • il controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

    • il controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea;

    • l’esistenza di vincoli contrattuali per esercitare un’influenza dominante sulla società;

    • il possesso di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società.

L’obbligo di comunicazione riguarderà i seguenti soggetti:

  • le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali;

  • le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute;

  • i trust e gli istituti giuridici affini ai trust.

La trasmissione dei dati relativi al titolare effettivo dovrà essere effettuata con le regole tecniche, pena l’applicazione di una sanzione da 103 a 1.032 euro. La comunicazione, che in alternativa potrà essere trasmessa anche mediante software di mercato, potrà essere inviata da coloro che hanno sottoscritto un contratto per l’uso del servizio Telemaco, dispongono di una firma digitale e di una PEC, al fine di ricevere le informazioni da parte della Camera di Commercio. Alla comunicazione dei dati si affianca il servizio di consultazione, il cui accesso sarà messo a disposizione ai soggetti obbligati previa presentazione di domanda di accreditamento alla CCIAA competente per territorio. Come indicato nel portale del Registro delle Imprese, gli altri soggetti che vogliono accedere alle informazioni, anche in caso di presenza di contro interesse all’accesso devono presentare motivata richiesta alla Camera di Commercio territorialmente competente.

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