Informiamo le Aziende Associate che la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 all’art. 1, commi 101-111, ha introdotto l’obbligo, per le aziende tenute all’iscrizione al registro delle imprese, di assicurazione contro i danni provocati da calamità ed eventi catastrofali.
Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, sono obbligate a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai terreni e fabbricati, impianti e macchinari, e attrezzature industriali e commerciali; direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Per calamità naturali ed eventi catastrofali si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi catastrofali.
Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura anche in coassicurazione e in forma consortile mediante una pluralità di imprese. Il contratto di assicurazione può prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e, sentito l’IVASS.
L’obbligo non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
La norma non si applica all’imprenditore agricolo di cui di cui all’articolo 2135 del codice civile.
In questo contesto, Confindustria L’Aquila sta valutando convenzioni con primari broker assicurativi in grado di offrire alle imprese associate una consulenza qualificata, che le aiuti nella ricerca e valutazione delle coperture assicurative necessarie ad affrontare tali minacce in conformità con quanto previsto dalla nuova normativa e con le effettive esigenze di tutela.
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