Vi segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato la Circolare n.22/E per fornire i nuovi chiarimenti sulla disciplina applicabile, per il solo anno 2024, all’indennità di importo pari a 100 euro netti (cd. bonus Natale), riconosciuta dallo Stato a favore di taluni lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.
L'Agenzia si era già espressa con la recente circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, ma a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 2 del DL 14 novembre 2024, n. 167, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessario fornire tempestivamente alle imprese ed ai dipendenti ulteriori precisazioni sull'impatto delle citate modifiche, anche in considerazione dei ridotti termini a disposizione per i sostituti di imposta per riconoscere tale indennità.
Ricordiamo, infatti, che il sostituto d’imposta, pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.
La principale novità è data dal fatto che, ai fini della spettanza del bonus, oltre ai requisiti reddituali (reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28.000 euro) e di capienza fiscale (imposta lorda superiore alla detrazione di lavoro dipendente) si richiede ora solo che il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
Non è più necessario – contrariamente alla formulazione previgente – il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. mono genitoriale. Si precisa, altresì, che per due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta ad uno solo di essi, ove siano:
· coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
· conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, (c.d. Legge Cirinnà).
L'indennità viene anticipata dal sostituto di imposta per conto dello Stato e recuperata sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
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