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Immagine del redattoreConfindustria L'Aquila

Circ. 71/24 - Collocamento mirato (l. n. 68/1999) – Contributo esonerativo ex art. 5, comma 3bis per svolgimento di lavorazioni a rischio elevato – Sostituzione del DM 10 marzo 2016 – Novità.




Come noto la legge 68/1999 prevede, all’art. 5, comma 3bis, la possibilità di esonero oneroso dagli obblighi assunzionali relativamente agli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (con tasso di rischio INAIL pari o superiore al 60‰).

Il DM 10 marzo 2016 disciplinava le modalità procedurali per ottenere l’esonero, con particolare riferimento all’autocertificazione della condizione esonerativa e alle modalità di pagamento del contributo esonerativo.

 

Per consentire il versamento del contributo anche mediante il canale PagoPA (ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale - Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, art. 5), il DM del 2016 viene integralmente sostituito dal DM 11 giugno 2024 a decorrere dal 1 ottobre 2024.

In primo luogo, si sottolinea la presenza di un regime transitorio (art. 5), che tiene conto della data di entrata in vigore del nuovo decreto.

 

Per coordinare la scadenza del giorno 10 del mese successivo al trimestre già coperto da esonero (10 ottobre 2024) con la possibilità di dare continuità al pregresso regime di esonero (mediante autocertificazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DM), il decreto prevede espressamente che “la nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l'intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell'intero importo dovuto”.

Ne consegue che la nuova autocertificazione (la cui nuova procedura informatica genera lo strumento per il pagamento del contributo) può essere adottata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DM ed opera la presunzione di legge secondo la quale il versamento è effettuato a copertura del trimestre, così sanando il ritardo rispetto del termine del 10 del mese successivo al trimestre già coperto da esonero.


Dal 1 ottobre 2024 sarà comunque possibile, accedendo alla piattaforma dell’autocertificazione, verificare la disponibilità della nuova modalità di pagamento.

 

Agli articoli 1 e 2 si indicano, senza modifiche rispetto a quanto previsto nel precedente decreto, l’ambito di applicazione della norma e le definizioni.

 

L’articolo 3 contiene alcune precisazioni procedurali, rinviando al format presente sul portale “Servizi lavoro” accessibile mediante SPID/CIE o le altre modalità identificative previste dalla legge e specificando che “l'autocertificazione deve contenere tutte le provincie coinvolte nell'esonero oggetto del presente decreto” e che “non è consentita la presentazione di più autocertificazioni contemporaneamente in corso di validità, anche se contenenti differenti ambiti provinciali”.

Sempre all’articolo 3, comma 4, il nuovo decreto specifica che nell’autocertificazione il datore di lavoro indica anche “la base di computo, il numero di lavoratori con disabilità occupati e il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale”.

 

Il contenuto dell’autocertificazione è variato: ora è sufficiente indicare  la base di computo,  il numero dei lavoratori con disabilità occupati,  il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e la quota di esonero (prima si dovevano indicare anche la quota di riserva, la base netta e la quota netta).

Tra le condizioni per l’individuazione della quota di esonero concessa si precisa che la stessa non può essere superiore “al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 68/99”.


Con riferimento alla eventuale variazione della quota di esonero (comma 8), il decreto precisa che, in caso di incremento della quota di esonero, “la corrispondente integrazione del contributo esonerativo è effettuata in occasione dell'invio della nuova autocertificazione, tenuto conto che la procedura telematica genera un avviso di pagamento per il versamento del solo importo integrativo tramite piattaforma PagoPA”.

 

L’articolo 4 , relativo al contributo esonerativo, ne precisa l’importo aggiornato, che è pari a  euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese e, pertanto, pari ad euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l'esonero.

 

La modalità di pagamento è profondamente cambiata ed appare più semplice: non più il bonifico bancario ma esclusivamente la procedura telematica di PagoPA, quindi cambiano anche i termini e l’efficacia del pagamento.


Il primo versamento deve essere effettuato utilizzando l'avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell'autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell'esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. I versamenti successivi vanno effettuati utilizzando l'avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l'esonero e, in ogni caso, valgono a copertura dell'intero trimestre per il quale vengono versati.


Il versamento viene fatto esclusivamente attraverso l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica, quindi non è più possibile effettuare il bonifico.

A fronte del riscontro positivo sull'esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l'autocertificazione si ritiene validamente presentata ed inizia a decorrere il periodo di fruizione dell'esonero.

Le informazioni sui pagamenti sono disponibili nella Banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale ed ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata.

 

 Ci riserviamo ulteriori indicazioni laddove il Ministero del lavoro  dovesse emanare circolari di chiarimento.

 

 

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