Facendo seguito alla nostra circolare n. 37 del 7 giugno scorso informiamo che l'Agenzia delle Entrate in data 19 giugno 2023, ha pubblicato la risoluzione n. 27/E con cui ha precisato che è possibile sanare, mediante l'istituto della "remissione in bonis" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, il mancato invio della comunicazione dei crediti d'imposta energia e gas maturati nel 2022 (terzo e quarto trimestre 2022), il cui termine era fissato entro il 16 marzo 2023. L'Agenzia precisa che l'omissione nell'invio della comunicazione non inficia l'esistenza del credito, ma ne inibisce l'utilizzo in compensazione, qualora lo stesso non sia già avvenuto entro il 16 marzo 2023. Si tratta, dunque, di un adempimento di natura ''formale''. Quanto precisato sulla natura della comunicazione rende alla stessa applicabile la disciplina della c.d. ''remissione in bonis'' che, però, dovrà essere effettuata prima del termine ultimo per l'utilizzo del credito, ossia il 30 settembre 2023 e comunque non prima dell'utilizzo in compensazione del credito. L'Agenzia delle Entrate chiarisce anche che l'eventuale avvenuto scarto del modello F24, a causa di anomalia per il mancato invio della comunicazione o sue eventuali incongruenze, non costituisce motivo ostativo alla remissione in bonis. Nei prossimi giorni, con apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia, sarà resa nota la riapertura del canale telematico dedicato.
Per informazioni: Dott. Paolo Gargano (gargano@confindustria.aq.it - Tel: 0862.312769).
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